⚠️ Quando è obbligatoria la nomina dell’amministratore di condominio? ⚠️
A partire dal 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici (la così detta riforma), è cambiata la soglia al di sopra della quale è divenuta obbligatoria la nomina dell’amministratore condominiale.
Fino al 17 giugno 2013 la disposizione in vigore è stata la seguente: «Quando i condomini sono più di QUATTRO, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.» (art. 1129, primo comma, c.c.).
Dal 18 giugno sono cambiati i numeri: «Quando i condomini sono più di OTTO, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario» (art. 1129, primo comma, c.c.).
In entrambi i casi all’inerzia dell’assemblea può sopperire l’Autorità Giudiziaria che, su ricorso di ciascun condomino, è tenuta a nominare un amministratore.
Dal 2013 il ricorso può essere presentato anche dall’amministratore dimissionario.
Ma fate attenzione, ci sono tanti casi in cui anche se i condomini sono più di OTTO, non è obbligatorio nominare l’amministratore.
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Saluti dal team di Condominio 4.0 – Amministrazioni condominiali
“L’amministratore di condominio SMART”