IL 6 MAGGIO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME ANTINCENDIO PER I CONDOMINI
Con il decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 viene modificato ed integrato l’allegato al D.M. n° 246 del 16 maggio 1987 concernente “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
Con il nuovo decreto vengono definiti i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione, da rispettare nel caso di nuove costruzioni o rifacimento delle facciate, e viene modificato il punto 9 dell’allegato al DM 246/87, recante le indicazioni per le istanze di deroga.
La novità principale riguarda l’introduzione di un nuovo capitolo riportante le disposizioni relative alla “Gestione della sicurezza antincendio”.
Infatti, in base all’altezza antincendio dell’edificio (altezza misurabile dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile – vani tecnici esclusi – al livello del piano esterno più basso) è possibile attribuire un Livello di Prestazione antincendio all’edificio:
- P.= 0 per gli edifici con altezza antincendi da 12 a 24 metri;
- P.= 1 per gli edifici con altezza antincendi da 24 a 54 metri;
- P.= 2 per gli edifici con altezza antincendi da 54 a 80 metri;
- P.= 3 per gli edifici con altezza antincendi oltre gli 80 metri.
Più il livello di prestazione è alto, più sono i compiti e le funzioni per il Responsabile dell’Attività e gli Occupanti.
Si ricorda che, con la nuova formulazione indicata dal codice di prevenzione incendi, l’assoggettabilità è stata estesa a tutti gli edifici civili, e non solo civile abitazione, aventi altezza antincendio superiore a 12 metri.
Le disposizioni contenute nel nuovo decreto ministeriale si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli esistenti ed entrano in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 05 febbraio 2019.
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono provvedere entro maggio 2021 all’adeguamento alle disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazioni di allarme incendio (previste per gli edifici con altezza antincendi superiore a 54 m) ed entro il 6 maggio 2020 a tutte le altre disposizioni, comprese le nuove introdotte recanti le misure atte a garantire l’esodo in caso di incendio.