Lastrico solare
Il lastrico solare è quel manufatto che funge da copertura dell’edificio, caratterizzato da una superficie impermeabilizzata e pavimento piano.
Questo può appartenere a tutti i condomini, soltanto ad una parte di essi, oppure anche a chi non detiene alcuna proprietà nel condominio (in quest’ultimo caso il soggetto proprietario va considerato un condomino a tutti gli effetti laddove la proprietà del lastrico sia legata al diritto di sopraelevazione).
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, questa va ripartita per 1/3 a carico del condominio che ne abbia l’uso esclusivo e per i 2/3 a carico dei singoli condomini proprietari dei piani o delle porzioni di piano sottostanti.
Il lastrico solare sprovvisto di parapetti è inutilizzabile e, nel caso in cui questo serva da copertura a tutte le proprietà esclusive, le spese andranno suddivise tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Al contrario, nel caso in cui il lastrico copra solo una parte dello stabile, le spese andranno ripartite soltanto tra i condomini che usufruiscono di tale copertura. Infine, qualora il lastrico sopra sia proprietà esclusive che parti comuni, la ripartizione delle spese dovrà tenere conto dell’incidenza della spesa attinente alla parte condivisa in relazione al costo totale della riparazione.
Qualora il lastrico sia accessibile e fruibile e copra soltanto una parte dell’edificio e sia utilizzato dai soli condomini sottostanti, la spesa è ripartita per intero soltanto tra i condomini fruitori. Può succedere anche che il lastrico sia utilizzato da condomini le cui proprietà non sono coperte dal lastrico: in questo caso tutti coloro che usufruiscono del lastrico pagano 1/3 della spesa in proporzione ai rispettivi millesimi e i restanti 2/3 sono pagati dai condomini le cui proprietà sono coperte dal lastrico.
Questo criterio è derogabile ma a tal fine sarà necessaria una delibera assembleare assunta con il voto unanime dei condomini intervenuti.
In caso di danneggiamenti (es. infiltrazioni) ed in assenza di prove certe, il costo della riparazione va invece suddiviso tra il proprietario, che paga 1/3 della spesa, ed il resto del condominio che paga i restanti 2/3.
Potrebbe interessarti anche l’articolo “https://www.condominioquattropuntozero.it/2019/06/13/regolamento-condominiale/“