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“Rendiconto in condominio”

Come tutti i documenti contabili, anche il rendiconto deve essere compilato sulla base di un criterio ben definito, in modo che possa risultare quanto più chiaro e veritiero possibile.

I principi che vengono utilizzati per redigere questi documenti sono due: il criterio di cassa e il criterio di competenza.

Secondo il primo criterio, le spese andrebbero annotate in base alla data dell’effettivo pagamento, mentre le entrate andrebbero annotate in base alla data dell’effettivo incasso.

Il secondo criterio, invece, non fa riferimento alla data del pagamento ma suddivide la spesa sulla base degli esercizi in cui questa ricade.

Sull’utilizzo del primo criterio ai fini di una maggiore chiarezza espositiva del rendiconto non si sono posti particolari problemi fino a che, in due recenti sentenze, è stato stabilito che l’amministratore dovrebbe indicare nel documento anche le spese ancora da sostenere (in netta contraddizione, quindi, con quanto sopra enunciato rispetto al criterio di cassa).

Per provare a chiarire, è necessario scendere un po’ nel dettaglio riguardo le parti che compongono il rendiconto:

  • Il registro di contabilità è una sorta di “prima annotazione” nella quale l’amministratore riporta, in ordine cronologico, i singoli movimenti economico – finanziari in entrata ed in uscita, entro 30 giorni dalla loro effettuazione. Dovendo qui considerare soltanto le entrate e le uscite che si sono effettivamente verificate, il criterio da utilizzare sarà quello di cassa.
  • Il riepilogo finanziario è un documento che rappresenta i crediti ed i debiti del condominio e, data la sua natura intrinseca, non può che essere redatto sulla base del principio di competenza.
  • La nota esplicativa, infine, non è altro che una relazione riassuntiva della gestione condominiale nella quale vengono chiariti alcuni aspetti presenti nei due documenti sopra riportati e che fornisce un resoconto sui lavori condominiali terminati e su quelli previsti per il futuro.

Per concludere, quindi, da tutto ciò si deduce che il rendiconto condominiale deve necessariamente essere redatto utilizzando sia il criterio per cassa che quello per competenza e che non è prospettabile una soluzione basata sull’utilizzo di uno solo dei due criteri con totale esclusione dell’altro.

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