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“La sopraelevazione in condominio”

Per poter attuare un’opera di sopraelevazione è necessario, innanzitutto, che questa non contrasti con l’aspetto architettonico, inteso stile architettonico dell’edificio e in relazione al quale, un’eventuale sopraelevazione potrebbe causare un mutamento peggiorativo (nella cui eventualità l’opera deve ritenersi vietata).

Un ulteriore requisito previsto per poter compiere un’opera di sopraelevazione è l’accertamento dell’idoneità antisismica dell’intero edificio (e non soltanto del nuovo piano) alla luce delle modifiche strutturali che la sopraelevazione comporterebbe.

Dal punto di vista urbanistico, inoltre, è necessario verificare che la costruzione originaria non sfrutti già tutta la volumetria disponibile o se siano stati introdotti piani per l’ampliamento della volumetria sfruttabile. E ancora, occorre verificare quale sia l’altezza massima prevista per la tipologia di edificio (corrispondente a quella degli edifici di nuova costruzione).

Dal punto di vista civilistico occorre verificare, invece, che la sopraelevazione non sia, ad esempio, vietata dal regolamento condominiale o, nel caso delle condizioni statiche dell’edificio, che vi sia il consenso unanime dei condomini alle opere di consolidamento e rafforzamento.

Il codice civile prevede, infine, che venga corrisposta un’indennità agli altri condomini con lo scopo di compensare il trasferimento patrimoniale che riguarda tutte le parti comuni dell’edificio. Da ciò deriva, inoltre, la necessità di rivedere le tabelle millesimali dalle quali dovrà risultare un aumento delle quote millesimali del proprietario della nuova opera ed una corrispondente diminuzione per tutti gli altri condomini.

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