
“Quali normative regolano il debito condominiale pregresso?”
Se c’è un debito consolidato ed inesigibile per cui chi compra un immobile ha pagato anno in corso e il precedente in base all’art.63., il credito inesigibile degli anni precedenti a quello in corso e a quello precedente già assolti, da chi deve essere pagato?
L’art.63 delle disp. att. al codice civile, con riferimento alla fattispecie in questione, dispone che:
chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Orbene, il principio normativo in questione non potrebbe essere modificato da un eventuale regolamento di condominio in quanto l’art.72 delle disp. att. al codice civile dispone che:
i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63,66,67 e 69 delle disp. att. del codice civile.La Giurisprudenza di legittimità, con la sentenza N°10346/2019, ha stabilito che:
in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitato al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art.63 secondo comma, disp. att. e non già l’art.1104 c.c. atteso che, ai sensi dell’art.1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina. (Cass 27/02/2012 n°.2979).Pertanto, il credito inesigibile degli anni precedenti a quello in corso e a quello precedente già assolti deve essere pagato attraverso il principio di solidarietà da tutti i condomini in base alla tabella di proprietà.
Fonte – Centro studi ANAPI
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Buongiorno, avrei un quesito da porre. Ho acquistato casa in data 13 giugno 2019. A gennaio 2020 mi sono trovata a che fare con un conguaglio pregresso del 2018-2019 di circa 200 euro. Dato che la casa è in mio possesso da giugno 2019 a chi spetta il pagamento? A me o al vecchio proprietario? Vi ringrazio dell’ attenzione in attesa di risposta…
Buonasera, quando si acquista un immobile in un condominio bisogna sempre verificare bene se il vecchio proprietario ha saldato tutto il dovuto.E’ possibile conoscere le pendenze condominiali ed è opportuno sapere l’esatta situazione prima del rogito chiedendo un’attestazione dei pagamenti all’amministratore di condominio.La legge prevede che chi subentra nei diritti su un’unità immobiliare in condominio è obbligato, insieme al precedente proprietario, per i debiti dell’anno in corso e per quelli dell’anno precedente alla compravendita. Se ve ne sono, l’amministratore si rivolgerà innanzitutto al nuovo proprietario: la legge gli consente di ottenere da lui il pagamento in modo diretto.Il nuovo acquirente potrà poi rivalersi sul vecchio proprietario per ottenere il rimborso di quanto avrà pagato al condominio per spese precedenti al suo acquisto. Art. 63 Codice Civile comma 4.