
Il compenso dovuto all’amministratore dai condòmini in tema di appalto di opere per innovazioni di cui all’articolo 1120 Codice civile o per interventi relativi alla cosiddetta manutenzione straordinaria di notevole entità di cui all’articolo 1135 codice civile non sconterebbe, secondo l’Agenzia delle Entrate, alcun beneficio fiscale in favore dei medesimi, se non ad una condizione: che allo stesso si conferisca la veste di “responsabile dei lavori” e non quella di mero committente dei lavori. L’importanza di questa affermazione, peraltro, aumenta se consideriamo la sua portata ben può essere estesa agli interventi agevolati con il sisma bonus e il risparmio energetico.
In altri termini, l’Agenzia dà per presupposto che il compenso dell’amministratore comprenda anche l’attività in questione, cosa tutt’altro che scontata, in quanto l’appalto delle opere in condominio di cui al superbonus sconfina il mandato ordinario dell’amministratore (1130 codice civile), rientrando nel novero dell’attività extra mandato. Sotto tale ultimo profilo, quindi, il compenso dell’amministratore potrebbe e dovrebbe essere determinato economicamente (già) dalla delibera dell’assemblea dei condòmini con cui questi procedono a conferire l’appalto delle opere in disamina ad un terzo fornitore.
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