Condominio 4.0

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È pacifico ormai che il singolo condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, purchè si attenga ad alcuni vincoli e segua alcune precise modalità, vediamo quali.
Secondo la giurisprudenza la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato è legittima quando l’interessato dimostri con documentazione tecnica che dal suo operato non derivano aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio.
Il condomino che intende distaccarsi è sollevato dal relativo onere della prova soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza delle suddette condizioni (cfr Cass. civ., sez. VI, 03/11/2016, n. 22285). La delibera assembleare però per essere validamente assunta dalla maggioranza deve prevedere il tipo di impianto che sarà installato in sostituzione di quello preesistente, non è sufficiente che la delibera assunta a maggioranza contenga la mera rinuncia all’impianto centralizzato, lasciando i condomini liberi di scegliere il proprio impianto autonomo, senza vincoli (cfr Corte di Cassazione, sentenza del 19 agosto 2022 n. 24976).
Altresì per completezza è illegittimo il distacco dal riscaldamento centralizzato se il singolo condomino che vuole separarsi dall’impianto centrale non provvede a installare un proprio impianto termico, questo perché ovviamente il condomino non avendo un impianto di riscaldamento continuerebbe a usufruire del calore prodotto dai radiatori degli altri appartamenti, finendo per aggravare i costi di questi ultimi.
Quindi fermo rimanendo il diritto potestativo del singolo condominio a rinunciare all’uso dell’impianto comune, il condomino stesso può staccarsi dalla centrale termica condominiale se ciò non crea squilibri nell’erogazione del servizio, su questo principio si è pronunciata anche recentemente la Corte di Cassazione con recentissima ordinanza 26185/23.
D’altra parte il condomino che si separa dal riscaldamento centralizzato deve pagare i consumi involontari, anche se ha tagliato tutte le tubazioni dell’impianto comune e resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma (ex art 1118 c.c., comma 4).
Attenzione però che il condomino che poi si vede addebitare le spese per il riscaldamento non dovute, deve impugnare detta delibera dell’assemblea di condominio entro il breve termine di 30 giorni, perché la decisione è annullabile e non nulla, e dunque vale il termine di 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c (cfr Cass 10586/19). Ciò è importante perché se trascorso questo termine l’amministratore ottiene l’ingiunzione per il recupero di dette spese, il proprietario esclusivo non può far valere il vizio della delibera nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio per decadenza del termine di impugnare la delibera.