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“Il compenso dell’amministratore per gli appalti”

Il compenso dovuto all’amministratore dai condòmini in tema di appalto di opere per innovazioni di cui all’articolo 1120 Codice civile o per interventi relativi alla cosiddetta manutenzione straordinaria di notevole entità di cui all’articolo 1135 codice civile non sconterebbe, secondo l’Agenzia delle Entrate, alcun beneficio fiscale in favore dei medesimi, se non ad una condizione: che allo stesso si conferisca la veste di “responsabile dei lavori” e non quella di mero committente dei lavori. L’importanza di questa affermazione, peraltro, aumenta se consideriamo la sua portata ben può essere estesa agli interventi agevolati con il sisma bonus e il risparmio energetico.

In altri termini, l’Agenzia dà per presupposto che il compenso dell’amministratore comprenda anche l’attività in questione, cosa tutt’altro che scontata, in quanto l’appalto delle opere in condominio di cui al superbonus sconfina il mandato ordinario dell’amministratore (1130 codice civile), rientrando nel novero dell’attività extra mandato. Sotto tale ultimo profilo, quindi, il compenso dell’amministratore potrebbe e dovrebbe essere determinato economicamente (già) dalla delibera dell’assemblea dei condòmini con cui questi procedono a conferire l’appalto delle opere in disamina ad un terzo fornitore.

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“Gestire in autonomia il condominio”

🛑 I 3 disastri ricorrenti di chi si amministra da solo 🛑
Certo, l’amministratore di condominio non è sempre obbligatorio per legge.
Se per esempio in un condominio i proprietari di appartamenti sono fino a otto, possono decidere di gestire in autonomia il proprio stabile.
⚠️ Attenzione però. ⚠️

➡️ Ci sono parecchie insidie che si nascondono nella gestione condominiale:
1) Gli adempimenti fiscali (modello 770, dichiarazioni detrazioni fiscali in caso di straordinaria manutenzione, versamento delle ritenute d’acconto in qualità di sostituto d’imposta, ecc.)
2) Gli obblighi legislativi relativi alla manutenzione degli impianti e parti comuni (bisogna sapere quando va verificato un ascensore, l’impianto elettrico, i cancelli, le basculanti… o quando è necessario il certificato di Prevenzione Incendi)
3) Di quali detrazioni fiscali si può usufruire per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria
4) La gestione trasparente del conto corrente condominiale (che passa dalla rendicontazione delle spese, dalla riscossione delle quote condominiali, dai pagamenti delle bollette, dalla definizione delle rate fino alla gestione del problema della morosità)

❌ Queste insidie, complesse anche per un professionista che fa di mestiere questo di lavoro, spesso si traducono in 3 disastri annunciati, molto diffusi nei condomini senza un amministratore “di ruolo”:
1) Dispute legali per una gestione “poco chiara” dei soldi del condominio
2) Multe e spese aggiuntive per una gestione inefficiente degli adempimenti fiscali e una mancata conoscenza delle detrazioni fiscali
3) Cause a livello civile, amministrativo e anche penale per inadempimento agli obblighi legislativi 😱

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“Assemblea condominiale e relativi quorum”

Ciascun partecipante al condominio possiede una quota di comproprietà sulle parti comuni espressa in millesimi e rapportata al valore dell’intero edificio, pari a mille. Questa quota è indicata in una tabella che va allegata al regolamento condominiale. 

Secondo questo meccanismo, un condomino che detiene più millesimi avrà un maggiore potere decisionale in assemblea ma, al contempo, dovrà contribuire in misura maggiore alle spese comuni. 

Le maggioranze assembleari, però, non si determinano solo sulla base dei millesimi ma anche sulla base delle singole persone (per teste) e dall’ insieme dei due conteggi si ricavano i quorum assembleari finali. 

Nella maggior parte dei casi è sufficiente la maggioranza per approvare una delibera ma, in alcune ipotesi, questa non è sufficiente e per deliberare può essere necessaria una maggioranza rinforzata oppure l’unanimità e la totalità dei millesimi e questo può accadere sia in prima che in seconda convocazione.

“Manutenzioni in condominio”

La gestione, manutenzione e conservazione delle parti comuni spetta, in primis, ai singoli condomini che, in assemblea, deliberano gli interventi occorrenti, stanziano i fondi necessari, nominano un amministratore (in caso non sia già presente) per l’esecuzione delle delibere, l’incasso delle quote e l’erogazione delle provvidenze per l’attuazione degli impegni assunti.

Da ciò se ne deduce che all’ amministratore è attribuito il compito di provvedere a tutti quegli atti occorrenti per il normale funzionamento delle cose comuni ma ad egli è attribuito anche il potere di disporre d’ufficio e con effetto vincolante erga omnes, interventi straordinari che rivestano carattere di urgenza, da intendersi come impossibilità di differire all’ assemblea la decisione (che comunque dovrà essere rendicontata nel successivo incontro), essendovi il fondato motivo, secondo un prudente apprezzamento, di temere che, nel periodo occorrente per la convocazione dei condomini, possano verificarsi eventi lesivi per persone o cose.

Oltre alle sopracitate manutenzioni, ordinaria e straordinaria, esiste un terzo tipo di interventi, definiti genericamente “di messa a norma” ovverosia di adeguamento dei beni alle normative di sicurezza, i quali sono assimilabili alla manutenzione straordinaria in quanto, principalmente, attendono all ’incolumità di persone e cose e che possono essere, conseguentemente, disposti dall’ amministratore qualora risultino urgenti. Potrebbe interessarti l’articolo https://www.condominioquattropuntozero.it/2019/08/29/lastrico-solare/