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“La verifica dell’impianto di messa a terra”

Prima di tutto un semplice ma un grande grazie a te cara lettrice e caro lettore, per il tempo che vorrai dedicarci.

In questa lettura, senza presunzione, di volere essere un momento di didattica tecnica, sugli impianti elettrici, vogliamo solamente con una chiacchierata, riportare un argomento, che ha pieni titoli è diventato indispensabile, nei gesti quotidiani della nostra vita.

Voglio parlarvi di IMPIANTI ELETTRICI, o per meglio dire, tutto quanto compete in termini di fruibilità, ma anche di rischio, nello sfruttare questa risorsa tecnologica.

Nello storico, ricordiamo che l’elettrificazione del Paese Italia è iniziata nel lontano 1893.

Ovviamente gli sfruttamenti dell’energia elettrica, erano relegati a pochissime situazioni, e magari solo il fatto del vedere accesa una lampadina, suscitava meraviglia ed anche diciamolo tranquillamente: diffidenza.

Si improvvisava a riguardo, del come questa corrente elettrica, doveva essere gestita, e la figura professionale dell’elettricista, era ben lontana da quanto questo viene richiesto ed è auspicabile nei nostri tempi moderni.

Ma ora mai, una nuova era tecnologica aveva messo le ali, e da allora ai giorni nostri, una buona parte, di quello che è a corredo delle nostre esigenze e abitudini, non puo’ fare a meno della corrente.

Di pari passo, prendendo considerazione dell’utilità di questo, invece non è andata presa in considerazione, con la stessa attenzione, quelli che invece sono i rischi che questo comporta.

Oggi giorno, abbiamo ogni luogo, dalle nostre abitazioni, ai luoghi di lavoro, una sorta di rischio subdolo, che non si lascia vedere, ma che all’occorrenza si fa sentire, con i suoi nefasti effetti direttamente sulla incolumità delle persone, se non con gli effetti collaterali, che spesso arrivano a generare incendi, di piccola o grande entità.

LEGGE O NORMA?

Per una informazione storica, dobbiamo ammettere che noi italiani siamo bravi, in quanto il Legislatore, a riguardo nello specifico, dei luoghi di lavoro, già nel lontano 1955, ha emanato una bellissima legge il DPR 547, che era se applicato, molto pertinente alla salvaguardia da rischio elettrico, nei luoghi di lavoro; anche se purtroppo, come spesso accade, pochissimo applicato, e soprattutto fatto rispettare.

A riguardo invece delle utenze civili, si navigava ancora a vista, senza che vi fosse un controllo giuridico, sul rispetto delle NORME, che disciplinano la regola dell’arte, e che mettono nella condizione di non fare disastri e male alle persone.

Avevamo sul mercato del lavoro, bravi elettricisti, ma anche tanti “stregoni della scossa”, o luciai.

Tutti potevano fare tutto, senza che vi fosse una tracciabilità sulle responsabilità giuridiche, in caso di infortunio, o danni accessori alle cose vedi un incendio causato da cause elettriche.

Il legislatore, sentendo la spinta dei Comitati tecnici, ma anche da una sensibilità, che stava crescendo nella coscienza tecnica, pose fine a questa giungla di lavori, fatti in maniera provvisionale, ma anche con grandi margini di rischio, emanando la prima legge tecnica, che responsabilizzava per competenza tecnica e rispetto sull’applicazione delle NORME, dei soggetti ben precisi e identificabili giuridicamente, quindi responsabili di quello che andava realizzato.

Il 5 Marzo del 1990 nasce la Legge n.46 diventata la capostipite degli impianti Elettrici e termoidraulici.

Che vedeva figure nuove, quali i progettisti e gli installatori, direttamente responsabili su quanto doveva essere progettato e realizzato alla REGOLA DELL’ARTE.

Finalmente i nostri impianti elettrici e idraulici, venivano progettati e certificati sulla loro sicurezza e funzionalità, avendo una anagrafica con nome e cognome, di chi si sarebbe portato a casa oneri e onori, sui lavori realizzati.

Tutti gli impianti si sarebbero realizzati, per non fare fulminare o saltare per aria la gente, perchè un ordine professionale o una iscrizione professionale, depositata in camera di commercio, manteneva la tracciabilità delle responsabilità, su chi faceva impianti elettrici e termoidraulici.

MA CHI CONTROLLA?

Chi controlla che l’impianto elettrico ha l’interruttore differenziale, chiamato volgarmente “SALVA VITA”, e che questo sia idoneo e funzionante, alla tipologia di impianto dove è collocato, chi controlla quello che volgarmente viene chiamato l’IMPIANTO DI MESSA A TERRA ovvero l’insieme di tutti i dispositivi di protezione che garantisco la sicurezza delle persone?

Nei luoghi di lavoro, che vanno dalla grossa fabbrica, al condominio, sono disciplinati nel controllo periodico obbligatorio per legge, da un D.P.R che è un atto giuridico, emanato dal Presidente delle Repubblica: Il DPR 462/01 che impone proprio la VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA.

In questa Legge, viene sancito l’obbligo di controllare la sicurezza elettrica, in tutti quei luoghi, dove sono presenti dei lavoratori o ad esso assimilati.

Senza fare del terrorismo, in quanto lo scopo dell’articolo non è questo, ma se non si ottemperare a questa legge il DPR 462/01, si puo’ andare incontro a pendenze di carattere amministrativo penale, ancora maggiormente accentuate, in caso di infortunio,

I soggetti individuati dal DPR 462/01 a svolgere queste verifiche, sono:

Le ASL,le Arpa regionali oppure Organismi privati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico come.

Nelle abitazioni civili, ancora esiste una grossa latitanza dei controlli e si confida nella buona sensibilità dei proprietari ed inquilini, che o per conoscenza personale, o affidandosi al bravo elettricista, periodicamente testano quantomeno il corretto funzionamento dei SALVA VITA, o che non si generino condizioni pericolose, nell’utilizzo di tutti gli elettrodomestici che abbiamo nelle nostre case.

Anche se purtroppo e troppo spesso, leggiamo sulla cronaca di incresciosi incidenti, che con un minimo di perizia, si sarebbe potuto evitare.

Nel dubbio, bravi professionisti con competenza, sapranno suggerire cosa fare, per provare a dormire sonni tranquilli.

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“Spese minori senza delibera”

In linea di principio l’amministratore di condominio può utilizzare il danaro condominiale solo previa autorizzazione dell’assemblea.
Nel caso in cui occorra eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria urgenti, l’amministratore deve intervenire nell’ immediatezza e, successivamente, chiedere la ratifica della spesa alla prima assemblea successiva.
Se l’assemblea si rifiuta di ratificare la spesa non rimane altra via che quella di chiedere al giudice di voler accertare che si è trattato di un intervento urgente, effettuato nell’ interesse del condominio e, quindi, di voler ordinare al condominio recalcitrante di procedere al rimborso.
Infine, se l’amministratore autorizza una spesa nell’ interesse concreto del condominio senza che vi sia urgenza, in assenza di regole precise, occorrerà far ricorso al buon senso certamente non si può pretendere che l’amministratore convochi un’assemblea straordinaria se deve decidere una spesa di poche decine di euro.

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