L’amministratore di condominio può solo attestare lo stato dei pagamenti e delle liti.
Quando si arriva al momento di andare dal notaio per la firma dell’atto pubblico di compravendita, si verifica immancabilmente la corsa allo studio dell’amministratore per ottenere il documento giustificativo dell’avvenuto pagamento dei debiti condominiali.
Il condòmino venditore vuole star certo che a rogito avvenuto nessuno potrà più chiedergli alcunchè a titolo di spese condominiali. Il compratore, da parte sua, pretende piena sicurezza che dal momento dell’acquisto, e solo da quel momento, comincerà a corrispondere le quote, di qualsiasi tipo esse siano.
Chiariamo:
L’articolo 1130 del codice civile prevede che l’Amministratore debba “fornire al condòmino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”, lasciando chiaramente intendere che si tratta, essenzialmente, di una semplice nota riepilogativa.