
La gestione, manutenzione e conservazione delle parti comuni spetta, in primis, ai singoli condomini che, in assemblea, deliberano gli interventi occorrenti, stanziano i fondi necessari, nominano un amministratore (in caso non sia già presente) per l’esecuzione delle delibere, l’incasso delle quote e l’erogazione delle provvidenze per l’attuazione degli impegni assunti.
Da ciò se ne deduce che all’ amministratore è attribuito il compito di provvedere a tutti quegli atti occorrenti per il normale funzionamento delle cose comuni ma ad egli è attribuito anche il potere di disporre d’ufficio e con effetto vincolante erga omnes, interventi straordinari che rivestano carattere di urgenza, da intendersi come impossibilità di differire all’ assemblea la decisione (che comunque dovrà essere rendicontata nel successivo incontro), essendovi il fondato motivo, secondo un prudente apprezzamento, di temere che, nel periodo occorrente per la convocazione dei condomini, possano verificarsi eventi lesivi per persone o cose.
Oltre alle sopracitate manutenzioni, ordinaria e straordinaria, esiste un terzo tipo di interventi, definiti genericamente “di messa a norma” ovverosia di adeguamento dei beni alle normative di sicurezza, i quali sono assimilabili alla manutenzione straordinaria in quanto, principalmente, attendono all ’incolumità di persone e cose e che possono essere, conseguentemente, disposti dall’ amministratore qualora risultino urgenti. Potrebbe interessarti l’articolo https://www.condominioquattropuntozero.it/2019/08/29/lastrico-solare/