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“Superbonus, responsabilità ed affidamento a terzi”


L’amministratore di condominio, in particolare in relazione al superbonus, dovrebbe rispettare standard di diligenza anche superiori a quelli “normali”, informando il condominio delle varie opportunità derivanti dall’istituto e (per fare ciò) rimanendo aggiornato sulle varie normative e circolari. Egli dovrebbe spiegare queste norme e le procedure ivi contenute ai condomini, indirizzandoli verso scelte consapevoli facendo, quindi, il loro interesse. Questo dovere informativo può essere adempiuto convocando (almeno) un’assemblea nella quale raccogliere le proposte, le opinioni e le incertezze di tutti.
Data la complessità dell’istituto del superbonus, una soluzione assolutamente pratica e che andrebbe tenuta in considerazione è quella di affidare la gestione dell’intera procedura ad un unico soggetto esterno (detto general contractor) che, in possesso delle necessarie competenze, si impegna a fornire un servizio a 360° in tutte le fasi necessarie al completamento dei lavori e degli adempimenti burocratici.
Un accorgimento da sottolineare, però, oltre a quello inerente alla detraibilità dei costi del general contractor, è quello relativo ad un’eventuale contestazione da parte dei soggetti che effettuano le varie certificazioni e attestazioni in relazione alla copertura assicurativa di cui si dovrebbe dotare il contribuente (anche se le fatture saranno intestate al soggetto terzo).
Nel caso in cui, quindi, l’amministratore decidesse di affidare uno o più incarichi a terzi, deve far deliberare ognuno di questi affidamenti, specificando tutti gli aspetti contrattuali e facendosi coadiuvare un esperto per non incorrere in responsabilità inattese. L’amministratore, peraltro, rimane responsabile in proprio di fronte al condominio, nel caso in cui quest’ultimo non abbia richiesto la stipulazione di una polizza assicurativa ed egli non se ne sia premunito.

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“Orari lavori in condominio”

Chi vive in un condominio almeno una volta nella vita si è fatto la domanda: “Ma quali sono gli orari in condominio in cui è consentito fare rumore?” e se stai leggendo questo articolo ti starai facendo la stessa domanda.

Senza troppi giri di parole ti dico che puoi trovare la risposta grazie a queste tre fonti:

  1. Buon senso
  2. Regolamento comunale
  3. Regolamento condominiale

Partiamo dal primo punto. In linea generale l’usanza e il buon senso permettono di fare i rumori in condominio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali cioè lavorativi. Questo vuol dire che non è accettabile dal buon senso fare rumori molesti dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi cioè di domenica o i giorni che sono segnati con il rosso sul calendario.

A volte, però, questi orari di uso comune possono essere regolamentati da delle disposizioni comunali.

Il regolamento acustico del comune di Cagliari prevede questi orari:

  1. Invernale ( dal 1 Ottobre al 30 Aprile): dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
  2. Estivo (dal 1 Maggio al 30 Settembre): dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
  3. Sabato e prefestivi: dalle 8:30 alle 13:00.
  4. Domenica e festivi: nessun rumore.

A prescindere dagli orari si ricordi sempre che vale il principio della normale tollerabilità disciplinato dall art. 844 c.c. Questa norma regola le immissioni di rumore da immobili limitrofi, e prevede che il proprietario abbia diritto a non ricevere disturbo da appartamenti confinanti quando il rumore superi la normale tollerabilità

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