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Raccolta differenziata

  • Introduzione

La raccolta differenziata, inoltre, è stata resa obbligatoria per tutti e sono state definite precise sanzioni per chi non rispetta le norme. Invero, la raccolta differenziata della spazzatura viene organizzata, solitamente, con la consegna da parte del comune o del gestore del servizio all’amministratore di condominio di contenitori in numero e dimensioni commisurate al numero delle utenze presenti nell’edificio per le frazioni di pattume previsto da collocare all’interno degli spazi condominiali. Dal momento della consegna si configurano una serie di obblighi in capo all’amministratore:

  • Ricevere e custodire i contenitori, all’uso dei contenitori condominiali si applicano, con riferimento alla responsabilità in solido tra i condòmini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito,
  • L’obbligo di informare i condòmini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo. Non si tratta di un generico obbligo di informazione, ma esso può dirsi assolto solo quando i condomini sono a conoscenza delle modalità organizzative della raccolta dei rifiuti, gravando sui medesimi, specularmente, l’obbligo di conferire i rifiuti esclusivamente secondo tale procedura organizzativa. Si tenga presente che essi non possono liberarsi da siffatto obbligo neanche con la rinuncia espressa all’utilizzo dei contenitori.
  • Cura, manutenzione e lavaggio dei contenitori assegnati, che sono a carico del condominio e devono essere organizzati dall’amministratore, tenendo presente che la manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all’utente per dolo o colpa grave, sono a carico del gestore, mentre in caso contrario, verranno effettuate dal medesimo previo risarcimento del danno.

A tal proposito è importante evidenziare che dovrebbe essere buona prassi l’invio di una circolare esplicativa da parte dell’amministratore ai singoli condomini contenente le indicazioni circa i giorni di conferimento della spazzatura e la richiesta di manifestazione di preferenza in merito alla collocazione dei cassonetti, con la nota che in caso di mancata espressione di suddetta preferenza, sarà egli stesso a provvedere al loro posizionamento.

  • Il contesto condominiale: collocazione dei raccoglitori

Nello specifico, l’assemblea condominialeè competente a decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata. Per la relativa delibera è necessario il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti in assemblea. In mancanza di una delibera assembleare, può provvedere direttamente l’amministratore di condominio. L’amministratoreperò, resta libero di proporre una diversa collocazione degli stessi, nel caso in cui la collocazione precedente rechi pregiudizio ad uno o più condòmini.

Si tenga presente che tali contenitori non possono essere collocati in qualsiasi posto ma devono essere, per espressa previsione comunale, custoditi in aree di pertinenza condominiale. I contenitori devono essere esposti, a cura del condominio tramite soggetto terzo individuato dall’amministratore del condominio, nei giorni e orari stabiliti per le varie zone di raccolta.

Ne consegue che a fronte ad una simile eventualità, scatta l’obbligo dei proprietari di trattenere i cassonetti all’interno degli spazi pertinenziali di proprietà, esponendoli in strada soltanto nei giorni e nelle ore di raccolta che il gestore di servizio pubblico ha stabilito.

In alcuni casi, il gestore può accedere con i propri operatori e/o mezzi nelle aree private per prelevare, svuotare il contenitore e riporlo nella postazione originaria, solo nel caso sussistano idonee condizioni di accesso preventivamente verificate, ed esclusivamente se autorizzato e manlevato con apposito documento sottoscritto dall’amministratore di condominio.

  • La pulizia dei bidoni

Con riferimento alla pulizia dei bidoni, nel caso in cui questa attività venga affidata ad una ditta esterna, la spesa per la pulizia dei contenitori dei rifiuti va ripartita in ragione del valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (cosiddetti millesimi di proprietà), come qualsiasi altra spesa per parti o servizi comuni che tornano utili a ciascun condomino alla stessa maniera.

Per quel che riguarda i rapporti tra locatori e conduttori, si tratta di una spesa a carico di questi ultimi, i quali possono anche provvedere al pagamento diretto degli oneri condominiali all’amministratore. In caso di inadempimento, tuttavia, l’amministratore potrà rivolgersi al solo condomino locatore.

  • I problemi di smaltimento

La raccolta dei rifiuti dovrebbe essere ben organizzata al fine di rispondere alle esigenze di razionalizzazione ed organizzazione del servizio; tuttavia, nella realtà, accade di frequente che in molti condomini non si dispone di aree idonee per il deposito della quantità di rifiuti che si produce tra una raccolta e l’altra. Dato che, però, una simile carenza non è ammessa, il condominio sarà costretto a provvedere ad individuare locali ad hoc per smaltire i rifiuti prodotti dai residenti, non rilevando il fatto che si tratti di un edificio vetusto, ricorrendo ragioni di interesse pubblico connesse alle esigenze di tutela della salute e dell’igiene delle persone.

  • Scorretta gestione dei rifiuti e relative responsabilità

I condòmini, in quanto proprietari (o titolari di diritti reali o personali di godimento) dell’area su cui si trovano i rifiuti, potrebbero essere chiamati a rispondere di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in solido con l’autore. In tale situazione la violazione delle norme a presidio della raccolta differenziata comporta l’irrogazione di una sanzione che consiste in una multa da pagare a carico dell’intero condominio.

Le multe vengono comminate sia in caso di erronea modalità di effettuazione della raccolta differenziata che nella mancata collocazione dei bidoni così come previsto dalla normativa.

Ad ogni modo, si sottolinea che se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata non è un problema dell’amministratore, che in nessun caso può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti omissivi. Non compete all’amministratore controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente, né tantomeno l’amministratore è dotato, per legge, di poteri coercitivi nei confronti dei condòmini, tipo il potere di applicare multe.

  • L’isola ecologica

Le isole ecologiche sono progettate per il conferimento dei rifiuti urbani che per dimensione o tipologia non possono essere conferiti nei cassonetti standard per la raccolta differenziata o nella raccolta porta a porta. In pratica l’isola ecologica, ecopiazzola, centro di raccolta, ecocentro o ricicleria (a seconda dei comuni) è un’area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti. In tale aerea i cittadini, durante l’orario di apertura, possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti o pericolosi. L’utilità principale di questo servizio è quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse e tutelare meglio l’ambiente.

Dal punto di vista condominiale, l‘isola ecologica può risultare utile soprattutto per limitare la diffusione di cattivi odori e a risolvere il problema dell’esposizione di grandi quantità di rifiuti per la raccolta porta a porta. A decidere per la sua realizzazione è l’assemblea condominiale può essere realizzata in un’area comune anche qualora sul regolamento condominiale vi sia indicato il divieto di cambio di destinazione delle aree ad uso comune. L’isola ecologica condominiale deve essere funzionale e deve rispettare le esigenze di razionalità della gestione della raccolta differenziata. Il numero di bidoni e le loro dimensioni dipenderanno sia dall’organizzazione della raccolta comunale, sia dalle dimensioni del condominio: l’isola ecologica condominiale dovrà poter ospitare i rifiuti di tutti condòmini, correttamente suddivisi in base alla normativa locale.

  • Il compostaggio

Il compostaggio può essere definito, in estrema sintesi, come “una tecnica industriale attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica. Il trattamento può avvenire su scale differenti e impiegando macchinari diversi:

  •  Su scala industriale la frazione umida raccolta in maniera differenziata viene processata con diverse tipologie di trattamento (cumuli, bioreattore ecc.);
  • Su scala domestica il trattamento viene effettuato tramite compostaggio o autocompostaggio.

Anche al fine di migliorare le prestazioni dei territori dal punto di vista della gestione dei rifiuti, sono state infatti attivate esperienze di compostaggio di comunità che si fondano sulla raccolta ed il recupero della frazione organica da un numero limitato di utenze, per lo più in ambito condominiale, di quartiere o di piccole comunità isolate. Si tratta di piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici.

Con il compostaggio collettivo o di comunità, peraltro, due o più utenze domestiche o non domestiche possono dare vita ad un organismo collettivo – condominio, associazione, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato – per conferire nella medesima struttura i propri rifiuti organici e usare il composto prodotto.

Entrando un po’ nello specifico, sul piano quantitativo, il riferimento è ad attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, dove si intendono per:

  • organismo collettivo due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio;
  • utenze conferenti utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell’apparecchiatura e all’utilizzo del compost prodotto.

Per quanto concerne l’attività di compostaggio, la normativa definisce le nozioni di:

  • Responsabile à legale rappresentante dell’organismo collettivo;
  • Conduttore à soggetto incaricato della conduzione dell’apparecchiatura;
  • Piano di utilizzo à  documento, approvato dall’organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall’attività di compostaggio di comunità.

Il conduttore ha il compito di sovraintendere al corretto funzionamento dell’attività di compostaggio e su di lui gravano vari obblighi inerenti il corretto funzionamento e la corretta gestione delle apparecchiature e dell’attività in generale.

Per quanto concerne il responsabile, invece, egli ha il compito di comunicare ogni anno al Comune i dati relativi all’anno precedente, indicando le quantità in peso relative a: rifiuti conferiti, compost prodotto, scarti e compost che non ha le caratteristiche previste dal regolamento.

Egli, inoltre, anche su segnalazione del conduttore, potrà, per parte sua, diffidare l’utente che violi il regolamento dell’attività di compostaggio, nonché disporne l’eliminazione dalle utenze conferenti nell’ipotesi in cui il trasgressore non si adegui alle prescrizioni. Il responsabile trasmetterà poi al Comune l’avvenuto stralcio dall’elenco delle utenze conferenti. Si comprende in definitiva come la normativa in materia imponga un’azione partecipata e coordinata di tutti i soggetti variamente coinvolti.

  • I vantaggi

A fronte di quanto appena esposto, però, tra i vantaggi derivanti dal compostaggio di comunità c’è certamente la riduzione dei rifiuti urbani, la possibilità di auto produrre il compost e l’opportunità di ridurre la tassa sui rifiuti come premialità per l’impegno e le buone pratiche messe in atto.

  • La tassazione sui rifiuti

Attualmente la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si tratta di una tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Questo tributo, per poter essere applicato, necessita di alcuni requisiti:

  • Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
  • Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell’unica obbligazione tributaria.

In particolare, l’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Difatti la situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.

Il proprietario di garage privato, invece, è esente dal pagamento della tassa su rifiuti solo se comunica e dimostra al Comune che il locale adibito a garage non è idoneo alla produzione di rifiuti.

Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie in caso di:

  • abitazioni con unico occupante,
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

La normativa, inoltre, prevede direttamente due ipotesi nelle quali il contribuente ha diritto alla riduzione:

  • Il mancato svolgimento del servizio o lo svolgimento in grave violazione della disciplina di riferimento;
  • L’interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente.

In questi casi la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa.

  • La Tari e la locazione

Per stabilire chi deve pagare la Tari per la casa in affitto bisogna controllare la durata della locazione perché per contratti di durata inferiore ai 6 mesi la Tari deve essere pagata dal proprietario di casa ma si può anche scegliere l’addebito forfettario della quota all’inquilino nel canone di locazione; per i contratti di locazione che durano più di 6 mesi l’obbligo di pagare la Tari è sempre a carico dell’inquilino.

Ad ogni modo, il contratto di affitto potrebbe anche prevedere che l’imposta sui rifiuti gravi unicamente sul padrone di casa e non sull’inquilino, ma tale accordo avrà valore solo tra le parti e non per l’amministrazione finanziaria, la quale dovrà continuare a chiedere l’imposta al solo inquilino. In questo caso, se l’inquilino non paga l’imposta, il Comune non può pretenderne il pagamento dal padrone di casa. Quest’ultimo, infatti, non è un coobbligato con il detentore dell’appartamento e non risponde del suo inadempimento.

  • Calcolo dell’importo

La tassa in esame è composta da una quota fissa correlata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare, e da una quota variabile collegata solo al numero degli occupanti. Pertanto l’importo da versare si otterrà sommando: tutte le quote fisse rispettivamente di casa, garage e cantina, a cui si aggiungerà una, e solo una volta, l’importo della quota variabile. Quindi:

  • Il calcolo corretto si deve sommare i metri quadrati e poi applicare le tariffe,
  • Il calcolo illegittimo, invece, divide l’abitazione dalle sue pertinenze e replica la quota variabile per ognuna di esse: in questo modo le famiglie pagano quasi il doppio di quanto effettivamente dovuto.

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