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“La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio”

L’amministratore di condominio, è cosa nota, può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea condominiale.

Ove non ricorra una giusta causa che ho portato alla recisione anticipata del rapporto contrattuale di mandato, l’amministratore potrà ottenere il risarcimento del danno per la revoca prematura (si veda su tutte Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).

La revoca, è cosa nota a coloro i quali si occupano della materia condominiale, può essere disposta dall’Autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino.

I casi di revoca giudiziale sono individuati (anche se non in via tassativa) dall’art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c.

La revoca giudiziale, in alcuni dei casi indicati dalle norme succitate, deve essere preceduta da un tentativo di soluzione in sede assembleare. I casi sono i seguenti:

Prima dell’entrata in vigore della “riforma del condominio ” (la legge n. 220/2012) non erano propriamente chiari alcuni passaggi prettamente procedurali.

A chi deve essere notificato il ricorso e pedissequo decreto e di conseguenza chi deve partecipare all’udienza per la revoca?

Domande cui da chiara risposta il nuovo art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile modificato dalla succitata legge n. 220 del 2012, che recita: «Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»

Sintesi: il procedimento giudiziale che s’instaura in seguito all’azione per revoca giudiziale vede coinvolto l’amministratore personalmente e non nella sua qualità, ossia non quale legale rappresentante. Ergo: il condominio non è parte del giudizio e non deve sostenere i costi inerenti all’avvocato difensore dell’amministratore.

Revoca giudiziale dell’amministratore di condomino, la procedura

In buona sostanza, questo indicato qui di seguito, è il procedimento da seguire per chiedere la revoca dell’amministratore per via giudiziale:

a1) se si rientra in uno dei casi di necessario preventivo passaggio assembleare, chiedere la convocazione dell’assemblea per decidere in merito (se la richiesta resta inevasa questo fatto è di per sé causa di revoca di via giudiziale)

a2) se il tentativo assembleare non è andato a buon fine o se non ve n’è bisogno, il condomino (anche senza necessaria assistenza di un avvocato, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione) deve redigere un ricorso spiegandone i motivi ed allegando tutta la documentazione dalla quale è possibile evincere la ricorrenza del motivo della revoca;

b) depositato il ricorso e fissata l’udienza con decreto, il ricorrente deve far notificare, nei termini indicati dal decreto, il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza all’amministratore;

c) presentarsi all’udienza e discutere;

d) eventuale reclamo da parte della parte che non ritiene giusto il provvedimento.

Revoca giudiziale dell’amministratore di condomino, i costi

Il costo del ricorso (allo stato attuale) è pari ad € 98,00 per contributo unificato, € 27,00 per bolli, ulteriori spese per bolli variabili in ragione del numero di fogli dei quali si compone l’atto di cui chiedere copia, più spese di notifica, anch’esse variabili in ragione della tipologia di notifica (es. a mani, urgente, ecc.) Si tratta di somme, quelle non espressamente indicate, ammontanti a qualche decina di euro.

E se ci si fa assistere da un avvocato ?

Nel caso di obbligatorio preventivo passaggio assembleare, “il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato” (art. 1129, undicesimo comma, c.c.).

Nel caso di ricorso diretto si potrà chiedere la condanna dell’amministratore. Infatti, pur trattandosi di ricorso in volontaria giurisdizione, gli interessi contrapposti lo devono far considerare simile ad un ricorso contenzioso vero e proprio, con possibile addebito delle spese legali (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. del 29 ottobre 2004 n. 20957).

L’assistenza dell’avvocato, quindi, è facoltativa? Sul punto la giurisprudenza non è univoca rintracciandosi sentenze di merito (es. Trib. Modena 22 febbraio 2016) che rispondono negativamente (cioè per la obbligatorietà) ed altre di legittimità che affermano la facoltatività (Cass. n. 15706/2017)

Revoca giudiziale dell’amministratore di condomino, c’è bisogno di attivare una procedura di mediazione?

Con un proprio provvedimento del 24 febbraio 2015, il Tribunale di Padova affermò che per combinato disposto degli artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c., la controversia avente ad oggetto la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio rientra tra quelle soggette all’obbligo della mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

Una decisione che strideva col contenuto dell’art. 5 del d.lgs n. 28/2010 che esentava dall’obbligo in esame le procedure in camera di consiglio, procedure tra le quali va annoverato il ricorso per revoca dell’amministratore giudiziale.

Una serie di successivi provvedimenti giudiziali hanno escluso che l’azione volta alla revoca giudiziale dell’amministratore di condomino sia soggetta all’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.


Fonte: https://www.condominioweb.com/il-procedimento-da-seguire-per-chiedere-la-revoca-dellamministratore-per-via-giudiziale.1687

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“Revoca amministratore di condominio”

Fra le diverse cause di cessazione dell’incarico dell’amministratore il Codice
civile prevede, tra le altre, le dimissioni e la revoca. Nel primo caso è l’amministratore a rinunciare all’incarico e, in tal caso, deve convocare l’assemblea con al primo punto dell’ordine del giorno «Dimissioni dell’amministratore. Nomina del nuovo amministratore». Le dimissioni vengono verbalizzate in assemblea e l’amministratore si considera cessato, con la conseguenza che perde tutti suoi poteri di gestione, deve consegnare la documentazione condominiale in suo possesso e mantiene solo l’obbligo di provvedere agli atti urgenti per evitare danni al condominio, ma senza ulteriori compensi.
Più articolato è il sistema della revoca che, però, può essere deliberata in ogni momento dell’assemblea (salvo l’obbligo di risarcire il danno in assenza di giusta causa) per svariati motivi tra cui ricordiamo:
– irregolarità fiscali commesse dall’amministratore
– mancata apertura del c/c condominiale
La convocazione dell’assemblea per la revoca può essere chiesta all’amministratore da ciascun condomino e se questi non si decide a convocarla, in analogia con quanto previsto per casi consimili, possono farlo direttamente i condòmini; salvo che preferiscano chiedere l’intervento del tribunale.
Nel caso in cui, poi, l’assemblea non deliberi nel senso della revoca, l’interessato può anche qui rivolgersi all’autorità giudiziaria che, ove riconosca l’esistenza dei presupposti, revoca l’amministratore.
La disciplina della revoca, infine, prevede alcune ipotesi eccezionali al verificarsi delle quali questa può essere chiesta direttamente all’autorità giudiziaria senza passare dall’assemblea e sulle quali il giudice opererà le opportune valutazioni:
– mancata informativa dell’amministratore al condominio delle liti che vanno oltre la sua competenza;
– mancata presentazione del rendiconto
– commissione di gravi irregolarità

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Si può revocare l’amministratore che non presenta il rendiconto.

⚠️ L’omessa presentazione del rendiconto annuale è motivo di revoca giudiziale ⚠️

L’omessa presentazione del rendiconto annuale è motivo che legittima la richiesta dei condòmini per la revoca giudiziale dell’amministratore.

La grave irregolarità gestionale è prevista dall’articolo 1129, comma 12, nr 1, in relazione all’articolo 1130 nr 10 codice civile, a mente del quale: “L’amministratore deve … redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni“.

Per noi la trasparenza non è una parola vuota, ci impegniamo concretamente e portiamo tutti i giustificativi di spesa direttamente in assemblea. Volete una copia? Basterà andare sulla propria area personale online. Volete una copia autenticata e firmata dall’ amministratore? Basterà richiederla via mail.

Saluti dal team di Condominio 4.0 – Amministrazioni condominiali

“L’amministratore di condominio SMART”