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“Distacco dal riscaldamento di condominio”

riscaldamento in condominio

Successivamente alla riforma legislativa del 2012, il legislatore ha stabilito che, anche nell’ipotesi di distacco, il rinunziante resta tenuto a contribuire al pagamento delle (sole) spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma; quindi rimane inalterato l’obbligo di contribuire alla manutenzione straordinaria dell’impianto in quanto bene di proprietà comune.

Con la riforma si è previsto anche che i condomini non godono di un diritto potestativo unilaterale al distacco ma che quest’ultimo possa essere esercitato soltanto con la compresenza di due condizioni:

  • Non si presentino notevoli squilibri di funzionamento
  • Non si creino aggravi di spesa per gli altri condomini

Inoltre, si ritiene che il condomino che intenda distaccarsi dall’impianto condominiale sia tenuto anche al pagamento di una percentuale di spesa derivante dal “consumo involontario”, ossia quel consumo che si produce per effetto della dispersione del calore all’interno delle tubazioni (e che quindi non va a vantaggio di alcun condomino).

Su questa fattispecie si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo la quale il distacco non può essere impedito né dal regolamento condominiale né (tantomeno) da delibere assembleari.

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