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“Colonnine elettriche in condominio”

L’infrastrutturazione urbana per la transizione alla mobilità elettrica passa anche attraverso l’intervento sugli edifici, sia nuovi che esistenti, sia residenziali che terziari. Volendo schematizzare, il quadro è il seguente:

– Edifici non residenziali
In tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazioni importanti e dotati di più di 10 posi auto, è prevista l’installazione di almeno un punto di ricarica e la predisposizione per almeno 1 posto su 5. Tale prescrizione diventa obbligatoria nel caso in cui il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio oppure sia adiacente ad esso e, in ipotesi di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio.

– Edifici residenziali
Analoghe prescrizioni riguardano gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti e dotati, anch’essi, di più di 10 posto auto. In questo caso è prevista l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione (per poter installare colonnine in una fase successiva). Anche in questo caso, la prescrizione diventa obbligatoria se il parcheggio è situato all’interno dell’edificio oppure nelle sue adiacenze e, in ipotesi di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio

– Deroghe
Il decreto regolatore della materia prevede deroghe in caso di:
o Edifici di proprietà di piccole e medie imprese
o Presentazione di domande per il rilascio del permesso di costruire entro il 10/03/2021
o Costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione che supera il 7% del costo totale della ristrutturazione importante da effettuare
o Problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e per la stabilità della rete locale

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“Assicurazione in Condominio”

È opportuno chiarire subito che non esiste un obbligo per il condominio ad assicurarsi per i rischi di cui può essere responsabile, tuttavia difficilmente un condominio, soprattutto se è amministrato da un professionista, decida di sottrarsi a una copertura assicurativa.

Sul mercato esistono diverse tipologie di polizze in grado di fornire ottimi prodotti assicurativi appositamente pensati per il condominio, una delle quali è definita globale fabbricati. La parola globale, peraltro, presuppone una copertura totale ma non sempre è così e pertanto è opportuno fare attenzione al prodotto che si sceglie e alla solidità della compagnia assicuratrice.

Per essere efficace una polizza condominiale deve contenere, almeno, la copertura di:

  • responsabilità civile verso terzi, con un importo adeguato a coprire un sinistro anche penalmente rilevante, ricordando che i condomini sono terzi fra loro;
  • perimento totale o parziale dell’edificio con ricostruzione al nuovo, facendo molta attenzione al valore assicurato, che dev’essere adeguato;
  • ricerca e ripristino di perdite occulte, anche interrate;
  • danni da spargimento di acqua condotta e da occlusione;
  • danni da eventi atmosferici, sovraccarico neve, trombe d’aria;
  • danni da fenomeni elettrici, incendio da corto circuito, sovratensioni, scoppio e danni da fulmine su parti elettroniche, centraline cancelli, caldaia condominiale;
  • atti vandalici e responsabilità da conduzione.

Infine, occorre tenere presente che in alcune tipologie di sinistro i terzi danneggiati sono sempre risarcibili, mentre i danni subiti da chi ha danneggiato vanno valutati caso per caso. I danni da eventi accidentali, invece, sono sempre risarcibili.

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